Scuola, Cassazione: È reato umiliare e mortificare gli alunni

La maestra che mortifica gli scolari può essere condannata per maltrattamenti
È reato umiliare e mortificare gli alunni

(Cassazione 43673/2002)

La maestra che sottopone gli alunni ad umiliazioni e mortificazioni può essere condannata per il reato di maltrattamenti. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna ad un anno di reclusione inflitta ad una maestra elementare accusata di avere imposto ai piccoli scolari "ogni sorta di sterile autoritarismo, umiliazione e vessazione". A causa infatti del suo metodo di insegnamento "assolutamente ed inutilmente mortificante e vessatorio", i bambini venivano costretti a subire "ogni sorta di mortificazione, a respirare un clima di vero e proprio terrore con intuibili riflessi negativi sull'equilibrio del loro sviluppo psichico e sullo stesso profitto didattico" (i bambini venivano costretti a stare in piedi per ore, a imitare gli animali, ad assistere alla distruzione di giochi che avevano portato da casa e venivano aggrediti verbalmente e talvolta anche fisicamente). La Suprema Corte ha invece sottolineato come i bambini di quell'età, dovendosi rapportare ad un ambiente nuovo e diverso rispetto a quello più ristretto e protettivo della famiglia, "avrebbero avuto bisogno di massimo affetto e di grande comprensione ". Il mancato esame della documentazione asseritamente favorevole all'imputata (1° motivo del ricorso),non riveste carattere di decisività, considerato che l'assenza di iniziative disciplinari a carico della C. o comunque di interventi da parte degli organi collegiali scolastici nei confronti della medesima non esclude la veridicità di quanto accertato a suo carico.(17 febbraio 2003)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, sentenza n. 43673/2002

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Potenza, con sentenza 6 febbraio 2002, confermava quella in data 24 aprile 2001 del Tribunale di Lagonegro, che aveva dichiarato C.G. colpevole del reato di cui agli articoli 81 cpv e 572 c.p. [1], in concorso delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione.

Alla C. si era addebitato di avere, nella qualità di insegnante in servizio presso la scuola elementare statale di Senise, sottoposto a maltrattamenti, durante l'anno scolastico 1994/95, gli scolari affidati alle sue cure, fatti oggetto di ripetute ingiurie, di imposizioni mortificanti e, in alcuni casi, anche di atti di violenza fisica.

Riteneva la corte territoriale provata la responsabilità della C. sulla base del testimoniale escusso e della relazione ispettiva disposta dal Provveditorato agli studi, fonti di prova queste che avevano evidenziato, con sufficiente chiarezza, la condotta tenuta dalla insegnante nei confronti dei propri alunni, costretti a subire ogni sorta di sterile autoritarismo, di umiliazione e di vessazione.Leggi la sentenza completa

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