Violenza sessuale, C. P.: art. 609 bis e art.40: equiparazione responsabilità tra chi commette il reato e chi non lo impedisce


Pubblico gli articoli di legge che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio di quattro professori di una scuola media di Palermo per non aver impedito che una delle alunne subisse violenza sessuale da parte di un compagno di scuola. I professori, pur sapendo di quali vessazioni era oggetto l'alunna, scrissero una nota sul suo diario in cui si chiedeva ai genitori di farla vestire in modo più appropriato, ammettendo contestualmente, di essere a conoscenza delle molestie di cui la ragazzina (12 anni) era oggetto.

ARTICOLO 40 C.P.

Ai sensi dell' art. 40 c.p., l'equiparazione tra il non impedire un evento, che si abbia l'obbligo giuridico di impedire, ed il cagionarlo, consente di configurate la stessa equiparazione tra fattispecie commissive ed omissive improprie, tutte le volte che l'ordinamento giuridico ponga in capo al soggetto attivo dell'illecito il dovere di assicurare il rispetto del bene penalmente protetto.In tal caso, infatti, l'inosservanza dell'obbligo di garantire la protezione del bene determina una situazione giuridica di parificazione al comportamento di colui che lo distrugge o lo danneggia (cfr. Cass. Sez. 3, 14/1/2006 n. 4331, P.G. in proc.

Biondillo ed altri).


CODICE PENALE

Violenza sessuale
Circostanze aggravanti
Atti sessuali con minorenne
Corruzione di minorenne
Ignoranza dell`età della persona offesa
Querela di parte
Violenza sessuale di gruppo
Pene accessorie ed altri effetti penali
Comunicazione al tribunale per i minorenni

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