RICORDARE L'ABUSO ATTRAVERSO L'IPNOSI:LA SENTENZA CHE HA CONDANNATO DON GIORGIO CARLI
Posted On venerdì 8 maggio 2009 at alle venerdì, maggio 08, 2009 by Roberta LericiPEDOFILIA/DON GIORGIO CARLI,MOTIVAZIONI SENTENZA:«Vittima credibile»

La Corte di Cassazione: «Vittima credibile»
BOLZANO. Una conferma di tutte le argomentazioni che hanno portato la Corte d’appello a condannare don Giorgio Carli. Questo si legge nella motivazioni della sentenza dei giudici della Cassazione. Don Giorgio non sconterà un giorno di carcere, poichè il reato è prescritto. Resta l’aspetto risarcitorio, 760 mila euro che il sacerdote deve pagare alla parte lesa. «Una sentenza di rilievo nazionale - commenta Gianni Lanzinger, avvocato di parte civile - che ammette per la prima volta il disturbo da stress post traumatico, fenomeno che comporta la rimozione di un ricordo e la riemersione tardiva, anche a distanza di anni». Ora si apre la partita risarcitoria: «Mi auguro che chi fino ad oggi ha difeso a spada tratta l’imputato non si faccia da parte», dice Lanzinger riferendosi evidentemente alla Curia. Improbabile che don Giorgio possa disporre di 760 mila euro: «Noi notificheremo gli atti, come abbiamo sempre fatto, anche alla Curia». Nelle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione vengono confermate le argomentazioni che hanno portato la Corte d’appello a condannare don Giorgio, rovesciando la sentenza di primo grado. Ecco alcuni passaggi-chiave della sentenza della Cassazione.
L’amico della vittima. Uno dei punti più discussi del processo contro don Carli è stata la deposizione dell’amico della parte lesa. Secondo l’accusa, lui stesso una vittima delle attenzioni morbose del sacerdote durante gli incontri hard nella canonica, durati dal 1989 al 1994. Il giovane, in aula, ha detto di non aver assistito alle violenze contro l’amica, contraddicendosi rispetto a ciò che aveva precedentemente riferito al pubblico ministero. I giudici della Corte d’appello avevano ritenuto il testimone inattendibile, interpretazione contestata dalla difesa. «L’affermazione dei giudici di merito - si legge nelle motivazioni della Cassazione - che le dichiarazioni dello X non sono in alcun modo idonee “ad inficiare l’attendibilità della persona offesa, che al contrario ha reso deposizione estremamente lunga e al contempo lucida, lineare e coerente”, si palesa assolutamente immune da vizi logici e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità». Il prete e la catechista. I giudici della Cassazione hanno ritenuto esaustive anche i ragionamenti che hanno portato la Corte d’appello a ritenere inattendibili le testimonianze di Adriana Culati Vigni, ex catechiesta della vittima, e di don Gabriele Pedrotti, all’epoca dei fatti diretto superiore di don Giorgio (ed ex vicario generale della Curia). Pedrotti e Culati Vigni erano legati da profonda ed intima amicizia. «La valutazione della loro inattendibilità - dicono i giudici nella motivazione della sentenza - è stata desunta dai giudici di merito dalla contraddittorietà e incoerenza delle dichiarazioni rese dagli stessi in dibattimento... dall’ambiguità del loro atteggiamento processuale, dall’interesse personale a tenere nascosta la vicenda nella quale erano in certa misura coinvolti per la posizione istituzionale e di responsabilità rispettivamente rivestita.
Sicché - si legge ancora - anche sul punto la conclusione dei giudici di merito che “le loro dichiarazioni contraddittorie non possono essere ritenute idonee al fine di smentire o intaccare la deposizione coerente ed intrinsecamente attendibile della persona offesa”, si palesa fondata su argomentazioni assolutamente esaustive ed immuni da vizi logici». Una delle argomentazioni della difesa di don Carli, prendeva spunto da una telefonata tra Pedrotti e la catechista, intercettata dagli inquirenti. I due parlavano in termini dubitativi delle accuse contro don Carli, secondo la difesa la prova che non erano al corrente di quello che è successo ormai vent’anni fa. Non sono d’accordo i giudici: «Il carattere dubitativo delle espressioni utilizzate dagli interlocutori a proposito delle accuse formulate contro l’imputato, peraltro con una decisa propensione per la loro veridicità, ben può trovare giustificazione nel fatto che a suo tempo entrambi non avevano dato pieno credito alle accuse della minore o nell’inconsapevolezza della reciproca conoscenza delle stesse».
I diari. Violenze frequenti e durate per anni. Ma nei diari della vittima non c’era traccia. Anzi, la parte lesa non risparmiava nelle sue annotazioni quotidiane parole di affetto per don Giorgio Carli. Uno dei punti più complessi del processo contro il sacerdote. Per l’accusa (supportata dalle perizie degli esperti) la prova dello «sdoppiamento» vissuto dalla parte lesa, incapace di sopportare a livello cosciente il peso delle violenze subite. «E’ stato evidenziato dai giudici di merito a proposito dei diari tenuti dalla X negli anni 1990-1992 - scrivono i giudici della Cassazione - che gli stessi sono stati prodotti da quest’ultima, che è riuscita a trovarli, malgrado il tempo trascorso, dimostrando così la sua piena disponibilità a contribuire all’accertamento della verità, “a fronte del comportamento dell’imputato, le cui agende e taccuini degli appuntamenti riguardanti gli anni interessati dai fatti non sono mai comparsi in Aula”.
La sentenza, sulla base delle dichiarazioni del consulente, ha affermato, da un lato che dai diari si evince una accentuata sessualizzazione della bambina, inusuale per la sua età, dall’altro che il “diario evidenzia chiaramente uno sdoppiamento del vissuto di X, dividendosi in alcune pagine infantili ed alcune altre con una marcata sessualizzazione delle immagini incollatevi”. Quanto all’assenza nei diari di qualsiasi riferimento al vissuto concernente le violenze sessuali subite ad opera del Carli, la sentenza osserva che la stessa trova la sua giustificazione nel rilevato sdoppiamento della personalità della minore, causato dall’esperienza traumatica e nell’esigenza della X di evitare che anche attraverso la scrittura potesse riemergere il ricordo delle violenze subite». Secondo la Cassazione la sentenza ha evidenziato l’estrema accuratezza delle indagini preliminari che, «attraverso le intercettazioni telefoniche disposte dalla parte lesa, hanno consentito di accertare che la X è stata sempre esclusivamente animata dall’interesse a far emergere solo la verità e di rendere testimonianza assolutamente conforme al vero». (g.f.p.)
Alto Adige — 05 maggio 2009 pagina 15 sezione: CRONACA
Cassazione, sentenze: attendibilità dei minori nei processi per abuso sessuale.
Posted On at alle venerdì, maggio 08, 2009 by Roberta LericiAbuso sui minori, Cassazione: attendibilità dei minori nei processi per abuso sessuale.
CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 25 maggio 2001, n. 21406(Art. 609 quater C.P.)
I bambini, vittime di abusi sessuali, possono essere credibili nel raccontare le violenze subite, tanto più che di regola il dato anagrafico (la loro tenerissima età, come nella specie, rispetto a bambini un po' più grandi, che hanno una qualche nozione, seppur in termini vaghi e confusi, in materia sessuate) esclude la possibilità che si tratti di racconti fantasiosi o menzogneri.
Sentenza 5423 del 12/12/01
Sentenza emessa a seguita di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli confermativa di ordinanza di arresti domiciliari in ordine al reato di violenza sessuale in danno di minore, disposta dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorso si fondava sull'essere stata adottata l'ordinanza sulla base delle dichiarazioni del minore, ritenuto dal ricorrente soggetto dotato di speciale attitudine alla menzogna.
La Cassazione ha affermato che nei reati a sfondo sessuale, di cui il minore è frequentemente vittima, il suo contributo è normalmente insottraibile alla ricostruzione del fatto. Ed è perfettamente lecito estrarre dalle sue dichiarazioni elementi giustificativi della misura cautelare, anche se non vi siano riscontri esterni idonei a convalidarli.
Corte di cassazione Sezione III penale, Sentenza 24/06/1998 - 27/08/1998 n. 4545
E' prova la testimonianza indiretta del minore quando vengono esclusi intenti calunniosiOltre al testo della sentenza, è presente un commento di O. Dente Gattola, "Non possono essere inventate dai bambini vicende estranee alla loro esperienza".
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 21406 del 20 aprile 2001 - 25 maggio 2001
La credibilità delle dichiarazioni di un bambino vittima dell'abuso sessuale è strettamente legata al dato anagrafico. Le dichiarazioni della vittima di un abuso sessuale, infatti, possono essere valutate credibili quando il dato anagrafico (nel caso in esame due anni e mezzo) possa escludere, in modo pacifico, che nel bagaglio di conoscenze ed esperienze dirette di un minore della stessa età possano trovarsi informazioni a carattere erotico - sessuale dettagliate e minuziose. E' impensabile, per un bambino di pochi anni, poter inventare e conseguentemente descrivere fatti così terribili senza averne avuto un'esperienza diretta. Per immaginare qualcosa bisogna avere almeno una vaga idea dell'oggetto della fantasia ed una bambina di due / tre anni non avrebbe avuto in alcun modo la capacità psicologica, né fisiologia, di poter anche lontanamente intuire o immaginare quella terribile contenuta nelle dichiarazioni rese. ( Massima a cura dell'Autore della nota)
- Abusi sessuali. Valida la testimonianza dei minori -
CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 35224 del 21/09/2007
I bimbi che in tenera eta’, dichiarano di aver subito abusi sessuali possono essere una valida fonte di prova e le dichiarazioni dei genitori sui fatti loro riferiti dai figli hanno il peso di una testimonianza. Lo afferma la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 35224/2007 accogliendo il ricorso della Procura Generale di Brescia presentato contro l'assoluzione disposta dalla Corte di Appello territoriale nei confronti di due suore accusate di aver abusato sessualmente di alcuni alunni nella scuola materna dove insegnavano. Condannate in primo grado dal Tribunale di Bergamo a 9 anni e sei mesi di reclusione, le religiose erano state assolte poi assolte sul presupposto che tutta la vicenda era da attribuirsi alla suggestione di cui i piccoli e i loro genitori erano stati vittima. Di diverso avviso e’ stata pero’ la Cassazione che ha dapprima rimarcato come una certa politica televisiva mediocre, irresponsabile e deliberatamente erotizzante per motivi commerciali ingenera in"molti genitori la convinzione dell’esistenza di pericoli anche dove non ci sono. Ma in ogni caso, e’ perfettamente configurabile e ammissibile la possibilita’ che il giudice consideri il bambino una fonte di prova. E’ ormai un dato indiscutibile nel panorama della giurisprudenza una piu’ rigorosa circospezione nell'acquisizione della prova riguardante le dichiarazioni di minori e di bambini: anche perche’ e’ lo stesso legislatore a prescrivere certe cautele nelle audizioni protette. Nella letteratura di un certo peso dottrinario non e’ agevole pensare a quei piccoli come a piccole persone capaci di sofisticate bugie e fantasticherie, perche’ la regola e’ che un bambino di quell'eta’ e’ strutturalmente incapace di occultare o di riprodurre falsamente i fatti di quelle sue prime esperienze".
Anche le testimonianze dei genitori sono poi legittime ove questi non si sono riferiti alla conoscenza che essi avevano avuto dei fatti di causa tramite altre persone, ma ad una loro cognizione diretta per essere stati diretti e immediati depositari delle confidenze dei figli.
